sabato 17 marzo 2012

traduzione: divorcio litigioso - consensual

a questo punto siamo già alle opinioni, quindi, secondo me:

in portoghese (brasiliano) abbiamo:

divórcio litigioso o
divórcio consensual

ebbene, in italiano abbiamo:

divorzio congiunto o
divorzio giudiziale

dove divorzio congiunto significa che vi è accordo tra le parti che presentano congiuntamente l'azione di divorzio

e

divorzio giudiziale quando non vi è accordo tra le parti e l'azione può essere presentata da uno solo dei coniugi.

Sembra quindi evidente che:

divórcio consensual = divorzio congiunto

e

divórcio litigioso = divorzio giudiziale.

Sembra, ma, dal momento che siamo alle interpretazioni, personalmente preferisco continuare con consensuale e litigioso che, se non corrispondono alle definizioni italiane, danno però un'idea chiara di cosa si tratta senza che il traduttore si arrischi in definizioni giuridiche che preferisco laciare agli addetti ai lavori.

mercoledì 14 marzo 2012

traduzione: comarca

altri dettagli:

la parola:"comarca", utilizzata in Brasile per determinare il territorio di competenza giuridico amministrativa viene quasi sempre tradotta con 'circondario', ma appongiandomi anche sul dizionario Sabatini-Coletti (-Parte di territorio su cui ha competenza un determinato organo amministrativo o giudiziario-) direi che:

comarca = circoscrizione

lunedì 12 marzo 2012

traduzione: consultor

un altro dettaglio:

"... apresentada pelo consultor da autora.."

consultor non si traduce '*consultore' perché questa parola non esiste in italiano.

consultor = consulente

domenica 11 marzo 2012

traduttore giurato o no?

ricordo che, dal punto di vista formale, qualunque cittadino italiano può presentarsi in tribunale italiano e "giurare" una traduzione pagando le opportune "imposte di bollo".

"Chiunque ne abbia la competenza e sia maggiorenne puo’ giurare una perizia/traduzione stragiudiziale davanti a un cancelliere o a un notaio, senza che sussistano preclusioni in riferimento al luogo di residenza del perito/traduttore, ne’ all’eventuale luogo di iscrizione all’albo professionale."

Normativa di riferimento: art. 5 R.D. 9/10/1922 n. 1366, D.P.R. 396/2000, L. 445/2000.

Tratto dal sito del Tribunale di Milano

Ricordo anche che, per presentare documenti in un tribunale italiano (non in un comune), non occorre legalizzare né i documenti, né la traduzione presso il Consolato.